San Marino ha un suo calendario?
Il calendario sammarinese
La Repubblica di San Marino oltre all’anno gregoriano che si indica comunemente, applica negli atti ufficiali un suo calendario che conta gli anni dalla fondazione della Repubblica (3 settembre 301).
L’anno della Repubblica inizia il 3 settembre e termina il 2 settembre dell’anno successivo.
Nei rapporti internazionali e negli atti interni viene apposta la data nel doppio formato, indicando la sigla d.F.R. (dalla fondazione della Repubblica).
Esempi:
- Città di San Marino, 18 maggio 2013 – 1712 d.F.R.
- Serravalle, 3 settembre 2013 – 1714 d.F.R.
Per rendere maggiormente l’idea, vi proponiamo la Legge sammarinese sulle “festività e ricorrenze religiose”. Abbiamo evidenziato in giallo, l’anno gregoriano e l’anno della Repubblica.
Per qualsiasi informazione sulla Repubblica di San Marino, chiedi ad una delle massime esperte in Podium: alda.valentini@podiumnetwork.com
LEGGE 18 dicembre 1990 n.152 (pubblicata il 20 dicembre 1990)
Calendario delle Festività
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e
Generale nella seduta del 18 dicembre 1990
Art.1
Sono festive le seguenti festività e ricorrenze religiose:
– tutte le domeniche
– il 1° gennaio, Maria Santissima Madre di Dio;
– il 6 gennaio, Epifania del Signore;
– Santissimo Corpo e Sangue di Cristo (giovedì) dopo la domenica della SS.Trinità;
– il 15 agosto, Assunzione della Beata Vergine Maria;
– il 1° novembre, tutti i Santi;
– il 2 novembre, Commemorazione dei defunti;
– l’8 dicembre, Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria;
– il 25 dicembre, Natale del Signore.
Sono previste le seguenti festività religiose e nazionali:
– il 5 febbraio, Sant’Agata, Compatrona della Repubblica;
– il 3 settembre, San Marino, Patrono e Fondatore della Repubblica.
Art.2
Sono festive le seguenti ricorrenze civili:
– il lunedì di Pasqua;
– il 26 dicembre.
Sono inoltre previste le seguenti festività civili e nazionali:
– il 25 marzo, Arengo;
– il 1° aprile e il 1 ottobre, Ingresso dei Capitani Reggenti;
– il 1° maggio, Festa del lavoro;
– il 28 luglio, Caduta del Fascismo.
Art.3
Dalla data di applicazione della presente legge cessano di essere festive le seguenti ricorrenze
religiose:
– 19 marzo San Giuseppe;
– il giovedì dopo la VI^ domenica di Pasqua,
– il 29 giugno, SS.Apostoli Pietro e Paolo;
nonchè le seguenti ricorrenze civili:
– pomeriggio dell’ultimo giorno di carnevale;
– 14 agosto;
– 16 agosto;
– 24 dicembre;
– 31 dicembre.
Art.4
Nelle festività nazionali i pubblici uffici e le case dei Castelli devono essere imbandierati.
Art.5
La legislazione sul lavoro e la legislazione sul non compimento di atti civili nelle giornate festive
vengono adeguate a quanto previsto nella presente legge.
Sono abrogate le norme in contrasto.
Art.6
Gli aspetti compensativi conseguenti alle modifiche al calendario delle festività introdotte con la
presente legge saranno regolati da appositi accordi da sottoscriversi con le Organizzazioni
Sindacali. In mancanza di accordo vanno garantite equivalenti forme compensative.
Art.7
La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1991.
Data dalla Nostra Residenza, addì 19 dicembre 1990/1690 d.F.R.
I CAPITANI REGGENTI
Cesare Antonio Gasperoni – Roberto Bucci
IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI
Alvaro Selva