Regolamento CE 561/2006 in materia di trasporto su strada effettuato a mezzo di veicoli adibiti al trasporto di viaggiatori.
In base alla normativa vigente (Reg. CE 561/2006), gli autisti impegnati nell’effettuazione di servizi di noleggio devono inderogabilmente, pena pesanti sanzioni a carico sia del lavoratore che dell’azienda, attenersi ai seguenti dettami stabiliti dagli art. 6, 7 e 8 capo II del suddetto Regolamento, per quanto concerne l’effettuazione di periodi di pausa, riposi giornalieri e settimanali, ore di guida giornaliere, settimanali e bisettimanali.
Sintesi normativa
1) Tempi di guida
– 9 ore giornaliere di guida;
– massimo 56 ore di guida a settimana (4 giorni 9 ore + 2 giorni 10 ore);
– nell’arco di due settimane massimo 90 ore di guida.
2) Pausa nel periodo di 4h.30 di guida
– riposo di 45 minuti consecutivi trascorse 4 ore e 30 minuti di guida oppure,
– due pause, inderogabilmente di almeno 15 + 30 minuti, all’interno delle 4 ore e 30 minuti di guida.
Attenzione: la seconda pausa deve essere obbligatoriamente di almeno 30 minuti anche se la prima è durata più di 15.
3) Riposo giornaliero (notturno)
– Riposo di tipo regolare: 11 ore consecutive ed ininterrotte oppure due periodi di 3 + 9 ore sempre ininterrotti;
– Riposo di tipo ridotto: tre volte a settimana può essere inferiore alle 11 ore ma comunque mai interiore alle 9 ore.
4) Riposo Settimanale – Trascorsi 6 periodi di 24 ore (6 giorni lavorativi)
– Riposo di tipo regolare: pari a 45 ore ininterrotte;
– Riposo di tipo ridotto: minimo 24 ore, entro le tre settimane si effettua il recupero che comporta un prolungamento di 10 ore di un riposo settimanale o di un riposo giornaliero.
5) Disponibilità giornaliera del conducente (nastro operativo)
Fermo restando il rispetto delle ore di guida di cui al punto 1), l’impegno giornaliero massimo del conducente è di 15 ore a condizione che nelle 15 ore stesse riposi almeno 3 ore consecutive.